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Cava del Tartufo

Cava del Tartufo

La ricerca e la raccolta dei tartufi è una pratica al quanto delicata in quanto deve essere effettuata in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
La legge del 16 dicembre 1985 n. 752 (“ normativa quadro in materia di raccolta , coltivazione e commercio dei tartufi freschi destinati al consumo”), a seguito dell’incremento di una raccolta fatta con pratiche non eco – compatibili, ha dato mandato alle Regioni di regolare la raccolta sul proprio territorio, stabilendo alcune regole comuni.

ricerca tartufo norciaCava o ricerca del Tartufo nero di Norcia

La raccolta è consentita esclusivamente con l’utilizzo di particolari arnesi: il “ vaghetto” o “ venaghella” o dello “zappetto”, aventi una lama non superiore ai 15 cm di lunghezza e una larghezza in punta non superiore a 8 cm. Non è consentita la zappattura, sarchiatura ed aratura in quanto uccide il fungo.
E’ ovviamente vietata la raccolta di tartufi immaturi o avariati.
er raccogliere tartufi in Umbria, la cui cava è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, è necessario ottenere l’autorizzazione alla raccolta, concessa dalla Comunità Montana competente.
Questo avviene dopo aver sostenuto da parte del raccoglitore un esame di idoneità presso la Comunità Montana, davanti ad una apposita commissione.
Le materie d’esame riguardano solitamente le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le normative nazionali e regionale vigenti su tale pratica, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufi.
La ricerca e raccolta dei tartufi sono vietate nelle ore notturne, da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del sorgere del sole.

Cava o ricerca del Tartufo nero di NorciaCava o ricerca del Tartufo nero di Norcia

I cavatori hanno l’obbligo di ricoprire le buche aperte per l’estrazione, riempiendole con lo stesso terreno di scavo.
Ad ogni raccoglitore inoltre è permesso raccogliere i tartufi con l’uso contemporaneo di due cani, salvo diverso regolamento previsto dal quarto comma dell’ Art. 10 della L.R. n. 6/1994.
Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate tutti coloro che le conducono. Tale diritto è esercitato solo se siano state apposte sulle tartufaie stesse delle tabelle che ne delimitano i confini.
L’organo preposto all’autorizzazione della tabellazione è la Comunità Montana competente, su criteri dettati dalla regione.
Severamente vietato è l’utilizzo del maiale per la ricerca del maiale in quanto ingenti sono i danni ambientali provocati da questo animale. Il mercato del tartufo nero di Norcia si è impoverito negli ultimi tempi sia a causa dell’importazione di tuberi di diversa qualifica botanica, come ad esempio quello cinese, sia a causa dell’imperizia di alcuni cavatori che improvvisandosi esperti hanno portato al totale danneggiamento delle tartufaie.
Una legge stabilisce che i cavatori debbano auto-fatturare il prodotto e dichiararne la provenienza.
La dichiarazione di provenienza e l’attestazione della qualità dipendono sempre e comunque dal cessionario del prodotto che non è sottoposto a nessun controllo. Forse più logico sarebbe affidare tale compito ad un organo di controllo terzo.
Un’ altro limite è posto dal calendario di raccolta, che stabilisce il periodo in cui può essere effettuata tale pratica.

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